In relazione ai lavori in corso sull’emendamento della cosiddetta legge speciale COVID-19, presentiamo alcune informazioni selezionate riguardanti i cambiamenti proposti dal governo in materia di occupazione dei dipendenti e di sostegno ai datori di lavoro nell’organizzazione del lavoro e nel pagamento dei compensi al fine di proteggere i posti di lavoro.
Sovvenzioni dei compensi
Finanziate dal Fondo delle Prestazioni Garantite ai Dipendenti
Il pagamento di prestazioni per sovvenzionare i compensi dei dipendenti (persone impiegate sulla base di contratti di lavoro, contratti di mandato e altri contratti di diritto civile dai quali vengono pagati i contributi previdenziali) coperti dall’inattività economica o dalla riduzione dell’orario di lavoro nonché per pagare i contributi previdenziali dei dipendenti dovuti dal datore di lavoro, per un periodo complessivo di 3 mesi dopo la data di sottoscrizione del contratto di concessione della prestazione.
La sovvenzione nell’importo:
– non superiore al 50% della retribuzione minima per il lavoro (1300 PLN) – nel caso di dipendenti coperti da tempi di inattività economica;
– metà del compenso, ma non superiore al 40% dello stipendio medio mensile del trimestre precedente (2079,43 PLN) – nel caso di dipendenti coperti da orario di lavoro ridotto (del 20%, ma non più di metà ore del tempo pieno).
Il finanziamento sarebbe disponibile durante il periodo di inattività economica o di riduzione dell’orario di lavoro introdotto dal datore di lavoro a causa del verificarsi di una diminuzione del fatturato economico in relazione al COVID 19, inteso come diminuzione delle vendite di beni o servizi, in termini di quantità o di valore:
– non meno del 15%, calcolato come rapporto tra il fatturato totale in 2 mesi consecutivi nel periodo da gennaio 2020 e il fatturato totale dei analoghi 2 mesi dell’anno precedente, oppure
– non meno del 25% del fatturato mensile nel periodo da gennaio 2020 rispetto al mese precedente.
Finanziamento da parte dei presidenti del comune (ufficio comunale del lavoro)
Sovvenzione di una parte dei costi dei compensi dei dipendenti e dei contributi previdenziali dovuti per le micro, piccole e medie imprese che impiegano dipendenti, in caso di diminuzione del fatturato economico a seguito del verificarsi della COVID-19 entro 2 mesi consecutivi dopo il 1° gennaio 2020, rispetto al fatturato totale entro 2 mesi di calendario consecutivi dell’anno precedente, concesso per un periodo non superiore a 6 mesi per le micro e piccole imprese e a 3 mesi per le medie imprese.
Tale sovvenzione è destinata a coprire, a seconda della diminuzione del fatturato:
(i) diminuzione del fatturato di almeno 30% – moltiplicato del numero di dipendenti e del 50% del compenso minimo,
(ii) calo del fatturato di almeno 50 % – moltiplicato del numero di dipendenti e del 70 % del compenso minimo,
(iii) calo del fatturato di almeno 80 % – moltiplicato del numero di dipendenti e del 90 % del compenso minimo.
La concessione delle singole prestazioni di cui sopra sarà inoltre soggetta ad una serie di criteri aggiuntivi, che a causa dell’ampiezza dell’argomento non possono essere discussi nella presente allerta.
Esami periodici di qualificazione per l’ammissione al lavoro
Si propone di sospendere l’obbligo di effettuare esami periodici e post-lavoro con alcune sostanze pericolose e di vietare il lavoro senza un certificato medico valido. Tali esami dovranno essere effettuati entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla data di cancellazione dello stato di rischio epidemico o dello stato di epidemica.
Resta comunque valido l’obbligo di effettuare controlli ed esami preliminari, ma in caso non sia disponibile un medico con autorizzazione temporanea, il controllo potrà essere effettuato e potrà rilasciare il certificato un altro medico.
Assegno di assistenza supplementare
Ai dipendenti che si occupano dei bambini fino a 8 anni di età vengono offerti altri 14 giorni di indennità di assistenza (non sono inclusi i giorni sfruttati in base alle disposizioni della legge speciale prima dell’emendamento).
Anche l’indennità di tutela supplementare verrebbe concessa per 14 giorni:
1. assicurato per la necessità di prendersi cura di una persona con un grado di invalidità significativo o moderato fino all’età di 18 anni o con un certificato di invalidità
2. una persona assicurata esentata dal lavoro a causa della necessità di occuparsi personalmente di un adulto invalido;
Allo stesso tempo, si propone che il Consiglio dei Ministri possa prolungare tali periodi oltre i periodi indicati nella legge specialistica, qualora ciò si renda necessario a causa dell’estensione dei periodi di chiusura delle strutture assistenziali e delle scuole.
Cambiamento delle condizioni di lavoro in condizioni meno convenienti.
Si propone inoltre che da un datore di lavoro che abbia registrato una certa diminuzione del fatturato economico e che non sia in ritardo con il pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali, dell’assicurazione sanitaria, ecc. (con eccezioni) fino alla fine del terzo trimestre 2019, sia ammissibile:
– limitare il riposo giornaliero minimo ininterrotto a non meno di 8 ore (da 11 ore) e il riposo settimanale minimo ininterrotto a non meno di 32 ore (da 35 ore), che copra almeno 8 ore di riposo giornaliero ininterrotto, tuttavia in tale caso il lavoratore avrebbe diritto a un periodo di riposo equivalente – la differenza tra 11 ore e il numero di ore di riposo più breve preso dal dipendente, che il datore di lavoro è tenuto a concedere al lavoratore per un periodo non superiore a 8 settimane;
– di concludere un accordo per applicare ai dipendenti condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle risultanti dai contratti di lavoro conclusi con tali dipendenti nella misura e per la durata concordata nell’accordo concluso con le organizzazioni sindacali o i rappresentanti dei lavoratori, qualora non vi siano organizzazioni sindacali presso il datore di lavoro.
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