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Allerta coronavirus

Responsabilità del consiglio di amministrazione della mancata presentazione della domanda di fallimento entro i tempi previsti contro lo stato del rischio di epidemia – aggiunta all’avviso di ristrutturazione e di fallimento

19.03.2020

La pandemia di coronavirus e lo stato di emergenza epidemica che ne deriva possono senza dubbio avere un impatto negativo sul funzionamento di molti stabilimenti. In alcuni casi, l’impatto può essere così forte da causare problemi di liquidità. In tale situazione, gli imprenditori potrebbero trovarsi di fronte addomanda se i problemi finanziari della loro impresa sono così gravi da portare all’insolvenza.

Ciò solleva la legittima domanda se le attuali restrizioni derivanti dalla dichiarazione dello stato di rischio epidemico e gli atti giuridici adottati in relazione ad esso abbiano un impatto sugli obblighi dell’imprenditore polacco di presentare una domanda di dichiarazione di fallimento entro i termini previsti.

Obbligo di presentare una dichiarazione di fallimento

Purtroppo, nessuno degli atti giuridici finora emanati in risposta alla pandemia modifica le norme relative all’obbligo di dichiarazione di fallimento. Dopo la riunione del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2020 il Presidente e il Primo Ministro hanno annunciato l’introduzione di una serie di soluzioni per attenuare gli effetti del coronavirus sugli imprenditori. Sono ancora in fase di elaborazione soluzioni legislative dettagliate, ma non è stata annunciata alcuna regolamentazione simile a quella in Germania, dove l’obbligo di dichiarare il fallimento è stato sospeso fino al 30 settembre 2020.

Ciò significa che, nonostante la crisi causata dalla pandemia di coronavirus, sia i motivi di insolvenza che i termini per la presentazione della domanda di fallimento rimarranno probabilmente invariati.

Pertanto, va ricordato che:
• Ogni imprenditore che si è trovato in stato di insolvenza è tenuto a presentare una domanda di fallimento entro 30 giorni dalla data di sollevazione dello stato di insolvenza.
• Per dare avvio a tale termine non è importante che l’imprenditore sia soggettivamente capace di determinare se lo stato di insolvenza è sorto o meno. In altre parole, le difficoltà dell’imprenditore nel determinare se è stato colpito dallo stato di insolvenza non incidono sul suo obbligo di presentare la domanda di fallimento entro 30 giorni dalla data dello stato di insolvenza.
• Su summenzionato periodo non incidono inoltre le difficoltà derivanti dalla limitazione dell’attività dei tribunali, degli uffici o delle banche nell’ultimo periodo.

Responsabilità per il danno derivante dalla mancata presentazione della domanda di fallimento entro il termine previsto

In modo alquanto diverso può essere valutata la situazione di potenziale responsabilità della direzione della società dell’imprenditore per un danno del creditore derivante dalla mancata presentazione della domanda di fallimento entro il termine – prevista dall’articolo 21 comma 3 della Legge fallimentare, dall’articolo 299 § 1 del Codice delle società commerciali o dall’articolo 116 § 1 dell’Ordinanza tributaria.

In ciascuno dei casi di cui sopra, il membro del consiglio di amministrazione può esonerarsi dalla responsabilità, in particolare se dimostrerà di non essere colpevole della mancata presentazione entro il termine previsto della domanda di fallimento.

Ciò significa che a seguito della pandemia di coronavirus, il consiglio di amministrazione potrà in ogni caso esonerarsi dalla responsabilità? Ovviamente no.

Appare relativamente chiara la situazione in cui un membro della direzione è colpito dal coronavirus e viene ricoverato in ospedale o in quarantena, e quindi la malattia gli impedisce di intraprendere azioni di gestione. In tale situazione, la possibilità di firmare il documento – sia la domanda di fallimento che un’adeguata procura – è fortemente limitata, il che potrebbe potenzialmente costituire una base per esonerarlo dalla responsabilità connessa alla tardiva presentazione della domanda di fallimento.

Tuttavia, va ricordato che se le circostanze di cui sopra riguardano solo uno dei membri dell’organo di gestione pluripersonale, la responsabilità dei restanti membri del consiglio di amministrazione per la tempestiva presentazione della domanda di fallimento rimane invariata.

Una situazione più complicata può verificarsi invece quando il consiglio di amministrazione è in grado di svolgere una funzione (non rimane in ospedale o in quarantena), ma vi sono difficoltà nel flusso di informazioni finanziarie necessarie per valutare le condizioni finanziarie della società da parte della contabilità che rimane in cura, in quarantena, o semplicemente ha possibilità limitate di gestire i documenti a causa del lavoro svolto in modalità “home office”. Ciascuno di questi casi richiede un approccio individuale e approfondito.

Indubbiamente, i consigli di amministrazione delle società dovrebbero ricordarsi di tre questioni fondamentali:
• I membri del consiglio di amministrazione della società hanno un ruolo speciale nella sua struttura. Ciò significa che le loro azioni sono valutate attraverso il prisma di una misura di cura superiore, adeguata per i professionisti.
• Se uno stabilimento è colpito da difficoltà causate dalla pandemia di coronavirus, il consiglio di amministrazione dovrebbe impegnarsi a documentare l’andamento di tali difficoltà. Ad esempio, se una società ha un problema con l’accesso ai documenti elettronici a causa di malfunzionamenti del server, dovrebbe inviare un’adeguata e-mail alla ditta che si occupa dei documenti o una nota interna. Possono essere cose secondarie, ma importanti se si dovrà affrontare un problema più grave, ovvero la responsabilità di un membro del consiglio di amministrazione per i danni del creditore derivanti dalla mancata presentazione della domanda di fallimento nei tempi previsti.
• La dimissione o la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dalla sua funzione nella durata del termine per la presentazione della domanda di fallimento non comporta l’esonero dalla responsabilità per il danno menzionato. Tanto più importante è quindi ricordarsi dei commenti riportati nei punti precedenti.

Azioni raccomandate:

1. Monitoraggio corrente e con diligenza della situazione finanziaria della società nonché adeguata attenzione a piccole o temporanee difficoltà legate alla soddisfazione degli obblighi, in quanto tali possono avere conseguenze molto gravi a fronte di una crisi del mercato.
2. Intraprendimento di azioni riparative immediate (ad esempio sotto forma di trattative con i contraenti, rinegoziazione dei termini o delle condizioni di pagamento, ecc.).
3. Documentazione affidabile delle difficoltà della società e delle azioni intraprese.

In dato periodo difficile per le imprese e la direzione siamo a Vostra disposizione. In caso di qualsiasi domanda, il nostro team vi fornirà un’assistenza legale completa. Vi invitiamo a contattarci.

Piotr Wojnar
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