La situazione attuale relativa allo stato dell’epidemia COVID-19 colpisce quasi tutti i settori della vita, e quindi anche la legislazione vigente. Recentemente è apparso un progetto di legge sul cosiddetto Scudo anticrisi, che contiene proposte di modifica di molti atti per aiutare gli imprenditori. In relazione a questa situazione, anche il Presidente di UODO ha emesso un comunicato il 12 marzo, in cui ha sottolineato che la normativa sulla protezione dei dati personali non deve essere messa in atto come ostacolo all’attuazione delle attività legate alla lotta contro i coronavirus. Cosa significa questa comunicazione nella pratica? A proposito di questo e di alcuni degli argomenti più frequentemente discussi nel campo della protezione dei dati personali qui di seguito.
RODO è ancora valida
Naturalmente la protezione dei dati non dovrebbe essere in alcun modo un ostacolo, ma va notato che, nonostante la difficile e straordinaria situazione attuale, tutte le disposizioni in materia di protezione dei dati, compresi gli obblighi derivanti da RODO (nonché le sanzioni amministrative pecuniarie), rimangono valide. La comunicazione del Presidente di UODO è solo una direttiva generale e non pregiudica in alcun modo la validità delle disposizioni.
Di conseguenza, non esistono ancora linee guida specifiche che facilitino il trattamento legale dei dati personali da parte degli imprenditori in relazione all’attuale situazione epidemica.
Misurare la temperatura o no?
Da tempo osserviamo che ci sono dubbi sulla possibilità di misurare la temperatura corporea dei dipendenti o di altre persone e, in caso affermativo, su quale base.
In primo luogo, va osservato che i dati relativi alla temperatura corporea sono dati sanitari che, in quanto categorie particolari di dati, non possono essere trattati ai sensi dell’articolo 9 comma1 di RODO. I dati sanitari possono essere trattati solo sulla base di uno dei motivi elencati nel catalogo che elenca l’articolo 9 comma 2 di RODO.
Per abbreviare le considerazioni teoriche al riguardo, segnaliamo che, a nostro avviso, il trattamento dei dati personali mediante misurazioni della temperatura è possibile sia per i dipendenti che per le altre persone alle condizioni indicate di seguito.
Misurazione della temperatura dei dipendenti
Se la temperatura dei lavoratori viene misurata, a nostro avviso, la base appropriata sarebbe l’articolo 9 comma 2 lettera b di RODO, vale a dire che il trattamento è necessario per l’adempimento degli obblighi e dei diritti specifici del responsabile del trattamento o dell’interessato nel campo del diritto del lavoro, della sicurezza sociale e della protezione sociale, nella misura in cui ciò è consentito dal diritto dell’unione o dal diritto dello stato membro, o da un contratto collettivo ai sensi del diritto dello stato membro che prevede adeguate garanzie per i diritti e gli interessi fondamentali dell’interessato. Poiché la suddetta disposizione non costituisce un presupposto autonomo per il trattamento dei dati personali, si dovrebbe anche invocare un corrispondente obbligo del datore di lavoro in materia di diritto del lavoro. A questo proposito, vediamo un tale obbligo nell’articolo 207 del Codice del lavoro.
Si segnala inoltre che il progetto di legge del Senato che modifica la legge sulle soluzioni speciali relative alla prevenzione, al combattere e al contrasto della COVID-19, delle altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate e alcuni altri atti del 13 marzo 2020 prevede l’aggiunta dell’articolo 3 a, secondo il quale:
Articolo 3 a. Per evitare il COVID-19, il datore di lavoro ha il diritto di:
1) chiedere al dipendente informazioni sul fatto che sia stato recentemente a rischio di infezione da COVID-19;
2) chiedere al dipendente che ha un ragionevole sospetto di essere infetto da COVID-19 o che ha soggiornato recentemente in un luogo a rischio di infezione da COVID-19 di sottoporsi alla necessaria visita medica; la visita medica è un servizio sanitario ai sensi dell’articolo 9;
3) monitorare la salute del dipendente prima del suo rientro al lavoro, in particolare misurando la sua temperatura corporea;
4) introdurre ulteriori requisiti di salute o sicurezza e igiene sul posto di lavoro;
5) distaccare il dipendente nell’area a rischio COVID-19 solo nei casi necessari e con il consenso del dipendente, ai sensi dell’articolo 3a
La modifica di cui sopra deve essere valutata positivamente, in quanto i dubbi attuali saranno eliminati.
Misurazione della temperatura a persone diverse dai dipendenti
A nostro avviso, è possibile misurare la temperatura a persone diverse dai dipendenti dell’impresa interessata sulla base del consenso esplicito e volontario di tale persona ai sensi dell’articolo 9 comma 2 lettera a di RODO. Vale la pena notare che il consenso non deve essere scritto, ma esplicito.
Per quanto riguarda la misurazione della temperatura, notiamo anche la crescente popolarità delle termocamere, che non possono essere utilizzate per il trattamento dei dati personali.
Indipendentemente dal processo di elaborazione, non dobbiamo dimenticare di adempiere agli obblighi di RODO nell’elaborazione dei dati personali, in particolare l’obbligo di informazione.
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