Forza maggiore nei contratti
Il coronavirus (che causa la malattia COVID-19) è un virus estremamente contagioso che ha causato una pandemia globale. Secondo la decisione del Ministero della Salute del 12 marzo 2020, in Polonia sarà introdotta un’emergenza epidemica. Si tratta di una situazione giuridica introdotta in una determinata area a causa del rischio di epidemia, al fine di adottare le azioni preventive previste dalla legge. Permetterà al Ministro della Sanità di emanare regolamenti che limitano la movimentazione, la circolazione e l’uso delle merci e di determinati prodotti, potrà inoltre limitare il funzionamento delle istituzioni e dei posti di lavoro per un periodo di tempo limitato ed aprire la possibilità di vietare riunioni e spettacoli.
A seconda delle circostanze specifiche, l’emergenza epidemica può costituire un esonero dalla responsabilità derivante dagli accordi stipulati. La dottrina della legge consente il verificarsi di circostanze della cosiddetta forza maggiore (vis maior / force majeure), che possono comportare l’esonero delle parti dalla responsabilità per la sua mancata o impropria esecuzione. Ovviamente, lo stato di forza maggiore non giustifica ogni inadempimento delle obbligazioni, ma solo quelle derivanti da fattori al di fuori del controllo di una delle parti interessate e non prevedibili.
Se il numero di infezioni aumenterà sistematicamente, è probabile che a breve termine venga introdotto lo stato dell’epidemia, ossia una situazione giuridica in una determinata zona in relazione al verificarsi dell’epidemia, al fine di adottare le misure anti epidemiche e preventive previste dalla legge per ridurre al minimo gli effetti dell’epidemia. Lo stato di epidemia può costituire una premessa per non essere responsabile del verificarsi di circostanze di forza maggiore (ad es. il divieto ufficiale di esercizio di uffici o strutture commerciali o il frazionamento dell’esportazione di determinate merci dal paese), così come può in aggiunta costituire una premessa per l’applicazione della clausola che consente di modificare il contratto in caso di cambiamento delle circostanze in cui è stato stipulato (la cosiddetta clausola rebus sic stantibus). Secondo la giurisprudenza, tale cambiamento sarà possibile quando si tratterà di “uno stato di cose che accade raramente, è infrequente, insolito, anche se non deve necessariamente avere un carattere catastrofico. Ad esempio, qui si possono indicare varie calamità naturali ed epidemie (…)”.
L’attuale situazione con l’aumento delle infezioni da COVID-19 crea ulteriori complicazioni legali per gli imprenditori, pertanto si raccomanda di verificare i contratti al fine di modificare le norme di esenzione e di prestare particolare attenzione ai nuovi contratti per evitare un’improvvisa impossibilità di eseguirli (a titolo di promemoria, ad esempio nel caso di contratti attualmente stipulati sarà difficile affermare che l’epidemia di coronavirus è attualmente un fenomeno imprevedibile).
Legge fiscale pianificata
Il Ministero dello Sviluppo sta preparando un progetto di legge speciale, che dovrebbe essere presentato al Parlamento il 25 marzo 2020 ed entrare in vigore il 1° aprile 2020.
Modifiche pianificate e proposte del Ministero dello Sviluppo per quanto riguarda le tasse:
• modifica della data di entrata in vigore della cosiddetta tassa di zucchero (alla fine 2020) e della nuova JPK VAT per i “grandi” soggetti passivi (1° luglio 2020);
• facilitazione dei pagamenti dell’IVA e del “pagamento frazionato”;
• rimborsi IVA precedenti;
• deduzione retroattiva di una perdita di reddito subita nel 2020;
• possibilità di includere tra i costi fiscali le spese relative alla cancellazione dei viaggi in relazione alle industrie colpite dalla crisi;
• abolizione della tassa del prolungamento.
Il Ministero delle Finanze incoraggia l’uso degli e-services e il contatto con gli uffici fiscali attraverso e-PUAP e le linee telefoniche di assistenza e informa su eventuali limitazioni nella disponibilità degli Uffici fiscali.
Norme vigenti sulla previdenza sociale
Sulla base delle norme attualmente vigenti sulla sicurezza sociale, dopo la soddisfazione di determinate condizioni, che possono essere applicate anche in relazione al coronavirus, esiste una potenziale possibilità di:
• rinvio della data di pagamento dei contributi previdenziali non ancora dovuti;
• ripartizione dei debiti esistenti in ZUS in rate;
• cancellazione dei crediti a causa dei contributi di ZUS.
Prima legge speciale
Ricordiamo inoltre che dall’8 marzo 2020 è entrata in vigore la prima legge speciale che ha introdotto una serie di soluzioni speciali in relazione al coronavirus, tra cui, in particolare:
• possibilità di istruire un dipendente a svolgere un lavoro a distanza;
• assegno supplementare di assistenza per un bambino di età inferiore agli 8 anni in relazione alla chiusura di un asilo, di un club per bambini, di un asilo o di una scuola;
• esenzione dall’obbligo di applicare la legge sugli appalti pubblici per gli acquisti necessari a contrastare COVID-19;
• esenzione dall’applicazione di alcune leggi che disciplinano il processo di costruzione per la progettazione, la costruzione, la modifica, la manutenzione e la demolizione di edifici, comprese le modifiche d’uso, in relazione alla contromisura COVID-19.
Se siete interessati ad ampliare le informazioni sui temi di cui sopra, Vi preghiamo di contattarci.
Diritto societario
Marek Wojnar
Avvocato / Socio Fondatore
+48 22 420 59 59
marek.wojnar@actlegal-bsww.com
Imposte
Małgorzata Wąsowska
Head of Tax Practice / Consulente tributario/ Partner
+48 22 420 59 59
malgorzata.wasowska@actlegal-bsww.com
Diritto del lavoro
Ewa Bieniak
Consulente legale/ Of Counsel
+48 22 420 59 59
ewa.bieniak@actlegal-bsww.com