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Allerta coronavirus

Modifiche alla Legge sugli appalti pubblici in relazione allo “scudo anticrisi” – aggiornamento

01.04.2020

Nell’ambito del cosiddetto “scudo anticrisi”, il Presidente ha firmato ieri (31 marzo 2020) una legge che include modifiche alla Legge sugli appalti pubblici (“LAP“). Di seguito presentiamo un riassunto sintetico delle modifiche rispetto al progetto precedentemente da noi discusso dello “scudo anticrisi” (“Progetto precedente“), come presentato in allerta del 24 marzo 2020.

1. ESCLUSIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE LAP – art. 6 comma 1 della Legge

1.1. A tale riguardo, la Legge non modifica il contenuto proposto nel Progetto Precedente. In base ad esso, la LAP non si applicherà ai contratti per servizi o forniture necessari per contrastare COVID-19 se esiste un’alta probabilità di una rapida e incontrollata diffusione della malattia o se la protezione della salute pubblica lo richiede. Ricordiamo nuovamente che ai sensi dell’articolo 46c della legge del 5 dicembre 2008 sulla prevenzione e la lotta contro le infezioni e le malattie infettive dell’essere umano (“Legge sulle Epidemie“): “agli appalti per servizi, forniture o lavori di costruzione concessi in relazione alla prevenzione o alla lotta contro un’epidemia in una zona in cui è stato annunciato un rischio di epidemia o uno stato di epidemia non si applicano le disposizioni sugli appalti pubblici”.

Tale disposizione copre in modo molto chiaro una gamma più ampia di appalti che sono esclusi dall’applicazione dalla legge LAP in caso di epidemia in quanto comprendono lavori di costruzione.

2. MODIFICHE NEI CONTRATTI DI ORDINI PUBBLICI

2.1. Rimangono soluzioni concernenti la possibilità di modificare il contratto di LAP concluso – in relazione ai termini, così come in relazione all’importo del compenso concordato nel contratto, nonché all’esclusione di responsabilità dei committenti (compresi i committenti settoriali) per la rinuncia allo stabilimento e al recupero delle somme dovute dai contraenti (ad es. penali contrattuali) o alla modifica del contratto, secondo le regole specificate nel progetto.

2.2. Prolungamento del termine entro il quale una parte del contratto di appalto pubblico deve prendere posizione, qualora sia stata informata dall’altra parte dell’impatto (che si è verificato o che può verificarsi) delle circostanze relative al verificarsi di COVID-19 sulla corretta esecuzione del contratto da tale parte. Il termine attualmente è di 14 giorni dalla data di ricevimento di date informazioni e della relativa giustificazione (e delle prove sotto forma di autodichiarazioni o documenti). Precedentemente – 7 giorni.

2.3. Tra parentesi ricordiamo che la modifica di un contratto di appalto pubblico richiede il raggiungimento di un accordo tra le parti del contratto e la stipula di un annesso al contratto, il che significa che non costituisce una rivendicazione indipendente di nessuna delle parti, che comporta una modifica automatica del contratto stesso. Ciò vale anche per le modifiche che potrebbero essere collegate all’attuale situazione di rischio di COVID-19.

2.4. Si precisa esplicitamente che le circostanze relative al verificarsi della COVID-19, di cui alla Legge, non possono costituire una base autonoma per l’esercizio del diritto di recesso contrattuale.

3. RESPONSABILITA DEI COMMITTENTI

Le disposizioni relative “all’esclusione di responsabilità” dei committenti, derivanti dalla legge sulla disciplina della finanza pubblica, per azioni consistenti nella modifica di un contratto di appalto pubblico o nel recesso dalla definizione e dal recupero dei crediti derivanti dall’inadempimento o dalla scorretta esecuzione del contratto di appalto pubblico a seguito di circostanze relative a da COVID-19 non sono state modificate.

4. CAMERA NAZIONALE DI RICORSO [KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA] e MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI

Sono previste nuove norme per le attività della Camera Nazionale di Ricorso, ossia:

4.1. nel periodo di stato di epidemia annunciato a causa della COVID-19, la Camera Nazionale di Ricorso non svolge riunioni o udienze con la partecipazione delle parti e dei partecipanti del procedimenti di ricorso;

4.2. La legge non interrompe e non sospende i termini per la presentazione di un ricorso, il che significa che gli appaltatori che desiderano avvalersi delle misure di protezione legale saranno vincolati dai termini risultanti dalla LAP. In caso di ricorso, il termine sarà pertanto di 5 o 10 giorni dalla data di ottenimento delle informazioni sui motivi di presentazione del ricorso.

In tale ambito raccomandiamo di presentare un ricorso in forma elettronica con una firma elettronica qualificata.

4.3. La legge, non sospende neppure i controlli di precedenti ordini cofinanziati dall’Unione Europea, eseguiti dal Presidente dell’Ufficio degli Appalti Pubblici – il valore dell’ordine è pari o superiore, rispettivamente: (i) 20.000.000 EURO per lavori di costruzione e (ii) 10.000.000 Euro per forniture e servizi. La notifica dopo il controllo dovrebbe essere fornita entro e non oltre il 14° giorno dalla data di ricevimento dell’intera documentazione della procedura (30 giorni – in caso di controllo particolarmente complesso).

Manteniamo tutte le nostre raccomandazioni relative agli appaltatori e ai committenti in relazione alla presente situazione, che abbiamo indicato nell’allerta precedente nell’allerta precedente, alla quale Vi rimandiamo.

Siamo a Vostra completa disposizione e Vi assisteremo nella valutazione della Vostra situazione. Vi preghiamo di contattarci in qualsiasi momento via e-mail, telefono o via messaggero istantaneo:

Sebastian Pietrzyk – co-gestore degli appalti pubblici
+48 606 406 531 – WhatsApp
sebastian.pietrzyk@actlegal-bsww.com

Marcelina Daszkiewicz – co-gestore degli appalti pubblici
+48 665 667 667 670 – WhatsApp
marcelina.daszkiewicz@actlegal-bsww.com

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