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Legge di Bilancio 2017 – Misure per l’attrazione degli investimenti

27.03.2017

Con l’approvazione della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , entrata in vigore dal 1 gennaio 2017, é stato confermato il contenuto della c.d. Legge di Bilancio 2017.

Le misure contenute nei commi 148 – 159 della Legge di Bilancio 2017 hanno due scopi precipui: in primis e da un lato, determinare le condizioni favorevoli per attrarre capitali esteri in Italia ed in secundis contenere la crescente migrazione di giovani italiani laureati all’ estero, favorendo il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero.

Nel presente breve articolo mi soffermeró unicamente sul primo di tali interessant fronti, id est le misure volte ad attrarre investimenti di capitali esteri in Italia.

Sulla base di quanto stabilito al comma 148 della Legge di Bilancio 2017, viene inserito nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione il nuovo articolo 26-bis, rubricato “Ingresso e soggiorno per investitori”, che semplifica la procedura di rilascio del visto e del relativo permesso di soggiorno a quegli stranieri che intendono effettuare investimenti di rilevante entitá in Italia.

Per ottenere questo particolare visto di durata biennale (rinnovabile, in determinati casi, per ulteriori 3 anni), che, non a caso, viene denominato “visto investitori”e che consente l’ingresso ed il soggiorno in Italia per periodi superiori ai 3 mesi ed al di fuori delle quote del “decreto flussi” (approvato con l’ intento di porre un freno alla crescente immigrazione di cittadini stranieri), il cittadino straniero richiedente deve presentare una serie di documenti, secondo una procedura che dovrà essere definita con decreto interministeriale.

Il visto investitori potrá esserer rilasciato agli stranieri che intendono effettuare:
• un investimento di almeno 2.000.000 EURO in titoli emessi dal Governo italiano purché vengano mantenuti per almeno due anni;
• un investimento di almeno 1.000.000 EURO in strumenti rappresentativi del capitale di una societá costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale societá sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese;
• una donazione a carattere filantropico di almeno 1.000.000 EURO a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

Per l’accertamento dei requisiti previsti ex lege, lo straniero richiedente deve presentare, mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017, i seguenti documenti:

• copia del documento di viaggio in corso di validitá con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
• documentazione comprovante: i) la disponibilitá della somma minima prevista sopra, e ii) la circostanza che tale somma possa essere trasferita in Italia;
• certificazione della provenienza lecita dei fondi;
• dichiarazione scritta contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell’investimento o della donazione.

Oltre al c.d. visto investitori un’ulteriore novitá é prevista al comma 152 della Legge di Bilancio 2017 che inserisce nel Testo Unico Imposta sul Reddito (TUIR) il nuovo articolo 24-bis, rubricato “Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia”

Tale misura tende ad incentivare il trasferimento della propria residenza in Italia da parte di soggetti (italiani eo) stranieri non residenti.

Tali soggetti, infatti, ove decidano di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, possono optare per una tassazione “a forfait”, nella misura di 100.000 EURO per ciascun periodo d’imposta, dei redditi prodotti all’estero; l’esercizio dell’opzione è possibile a condizione che il richiedente, nei 10 anni precedenti il trasferimento della residenza in Italia, sia stato residente all’estero per almeno 9 anni (e quindi non sia stato fiscalmente residente in Italia).

Tale opzione ha le seguenti caratteristiche ed in particolare:
• ha una durata massima di 15 anni ed è revocabile;
• cessa in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva;
• può essere estesa ad uno o più familiari del richiedente, a condizione che anche questi trasferiscano la residenza in Italia e non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 anni negli ultimi 10 periodi d’imposta (per ciascun familiare sono dovuti altri 25.000 euro annui);
• “copre” anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate solo a partire dal sesto anno di validità dell’opzione;
• può essere esercitata solo dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello probatorio presentata all’Agenzia delle entrate.

L’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e non è deducibile da nessuna altra imposta o contributo. Le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione e per il versamento dell’imposta sostitutiva dovranno essere individuate dall’Agenzia delle entrate con provvedimento direttoriale da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

A parere dello scrivente, é apprezzabile lo sforzo del legislatore italiano di incentivare il rientro di capitali e di soggetti in Italia.

Resta da verificare il contenuto dei vari decreti interministeriali che dovranno essere emanati entro fine marzo e che avranno una fondamentale importanza in quanto incidenti sulla procedura da seguire.

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