In Ministero dell’Energia limita l’accesso alle rete di trasmissione di gaz modificando le disposzioni concernenti i requisiti tecnici e rendendo possibile il collegamento alla rete in oggetto dal tipo dell’attività svolta, dal diametro della rete e dalla potenza di allacciamento.
L’8 febbraio 2017 entrerà in vigore un’ulteriore modifica al regolamento del Ministero dell’Economia del 2 luglio 2010 sulle condizioni dettagliate di funzionamento del sistema di gas (testo unico: Gazz.Uff. anno 2014, voce 1059 con modifiche). La modifica riguarda i requisiti tecnici, inclusi nell’allegato al regolamento, rivolti alle condizioni di allacciamento alla rete di trasferimento di gas.
Dopo le modifiche delle disposizioni del regolamento:
• nell’ambito dei soggetti appartenenti al gruppo di allacciamento A (soggetti cui attrezzature, impianti e reti saranno allacciate direttamente alla rete di trasferimento o distributiva di alta tensione, esclusi i soggetti appartenenti al gruppo di allacciamento C) – alla rete di trasmissione di gas potranno esserre allacciati solo impianti e installazioni:
– del potere di 45 000 m3/h o maggiore, non allacciate alla rete distributiva di gas;
– utilizzati esclusivamente per alimentare i veicoli con metano, indipendentemente dalla loro potenza, dove entrambi le categorie di sopra delle attrezzature e installazioni potranno essere allacciate unicamente alla rete di trasmissione con un diametro inferiore a DN 1300,
• nell’ambito dei soggetti appartenenti al gruppo di allacciamento C (soggetti che si occupano di trasmissione e distribuzione di gas combustibile, della loro produzione, trasformazione o estrazione, stoccaggio e formazione in condensa o rigassificazione del metano) che si occupano della trasmissione o distribuzione – alla rete di trasmissione del diametro DN 1300 e maggiore potranno essere allacciate esclusivamente attrezzature e installazioni tramite i quali viene svolta l’attività nell’ambito della trasmissione dei combustibili.
In conformità al contenuto delle disposizioni attualmente vigenti di tale regolamentazione, le attrezzature, reti o installazioni appartenenti ai soggetti del gruppo di allacciamento A potevano essere allacciate alla rete di gas di trasmissione se la loro potenza di allacciamento era di almeno 5 000 m3/h (senza condizioni sul diametro della rete), ed invece nell’ambito di allacciamento dei soggetti appartenenti al gruppo C i requisiti tecnici che subordinano la possibilità di allacciare alla rete di trasmissione dal diametro della rete o dalla potenza di allacciamento non sono stati determinati.
Il nuovo regolamento prevede inoltre una disposizione transitoria la quale indica che per le domande di allacciamento presentate prima dell’entrata in vigore dell’emendamento si applicano le disposizioni attuali. Tuttavia, è necessario ricordare che in conformità all’Istruzione di Movimento e Uso della Rete di Trasmissione come data di presentazione della domanda si intende la data di ottenimento della completa domanda dall’Operatore del Sistema di Trasmissione GAZ-SYSTEM S.A. (punto 5.3.10 IRiESP).
Riassumento, la suddetta modifica è importante per i soggetti appartenenti al gruppo di allacciamento A e C i quali si occupano della distribuzione e i quali intendono allacciarsi alla rete di trasmissione. Il primo, se non svolgono attività nell’ambito di alimentazione dei veicoli di metano, possono eseguirlo solo nel caso di raggiungimento della potenza di allacciamento non inferiore a 45 000 m3/h e non sono state allacciate alla rete distributiva a condizione che vogliono allarciarsi alla rete del diametro inferiore a DN 1300. Il secondo ed inoltre i soggetti svolgenti attività di alimentazione dei veicoli di metano, possono allacciarsi solo alla rete di trasmissione del diametro inferiore a DN 1300.