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I violatori dei diritti patrimoniali d’autore non possono dormire sonni tranquilli

27.03.2017

Con la sentenza attesa da lungo tempo del 25 gennaio 2017 in procedimento C 367/15, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso che la norma della legge polacca in merito al diritto d’autore e diritti affini che concede all’autorizzato, i cui diritti patrimoniali d’autore sono stati violati, il diritto di richiedere al violatore il pagamento della somma corrispondente alla retribuzione doppia la quale sarebbe dovuta a titolo di concessione di un’autorizzazione all’uso di certa opera, è lecita.

La sopra menzionata sentenza è cruciale nell’aspetto dell’ esecuzione dei diritti dagli autorizzati dai diritti patrimoniali d’autore.

Ricordiamo, che essa è stata emessa sulla base della controversia tra l’Associazione dei Cineasti Polacchi (SFP), l’organizzazione della gestione collettiva dei diritti d’autore, e l’Associazione „Oławska Telewizja Kablowa” (OTK), che diffonde i programmi televisivi via rete cablata sul territorio della città di Oława. La domanda presentata dalla SFP ha contenuto tra l’altro la richiesta di pagamento della compensazione forfettaria a titolo della violazione causata dei diritti patrimoniali d’autore in quota corrispondente alla retribuzione tripla (articolo 79 comma 1 punto 3 lettera b diritto d’autore).

La Corte Suprema, che ha esaminato il ricorso in Cassazione dell’ oggetto, ha formulato dei dubbi se la norma sopra menzionata del diritto d’autore che prevede la possibilità di condannare su richiesta dell’autorizzato, di cui i diritti patrimoniali d’autore sono stati violati, una compensazione attraverso il pagamento di quota pari alla retribuzione doppia o tripla è conforme al diritto comunitario, specificamente all’articolo 13 della direttiva 2004/48 ed il risultato ha indirizzato una domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. I dubbi della Corte Suprema riguardavano soprattutto la questione se i diritti nazionali non prevedono, alla luce del carattere compensativo della compensazione e nei confronti di ciò, una troppo grave ed inammissibile pena imposta al violatore.

Ancora prima dell’emissione della summenzionata decisione, si occupava delle norme del diritto nazionale d’autore il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia. A causa del ricorso costituzionale presentato con la clamorosa sentenza del 23 giugno 2015 n. di fascicolo SK 32/14, ha constatato una parziale divergenza della norma del diritto d’autore con la Costituzione della Repubblica di Polonia, specificando meglio articolo 79 comma 1 punto 3 lettera b, in materia della quale ha testimoniato all’autorizzato, di cui i diritti patrimoniali d’autore sono stati violati, su richiesta nel caso di violazione causata della quota pari alla retribuzione tripla. Nell’opinione del Tribunale costituzionale il legislatore mirando alla garanzia della protezione completa degli autorizzati a titolo dei diritti patrimoniali d’autore, ha violato il principio del mezzo più delicato. La regolazione messa in questione contiene una pena troppo rigorosa e entra troppo in profondità nei rapporti orizzontali tra i soggetti che hanno in corso una controversia sui diritti patrimoniali.

Di fronte al fatto che il Tribunale costituzionale non si occupava dell’intero articolo 79 comma 1 punto 3 lettera b, la norma summenzionata restava in vigore in materia, nella quale prevede prevedeva la richiesta di pagamento della compensazione forfettaria, però in somma di retribuzione doppia. Sulla base di ciò si è formulata la decisione dei tribunali nazionali che concede agli autorizzati il diritto della pretesa di tale compensazione, non prendendo in considerazione se al violatore potrebbe essere attribuita la colpa (ad. es. la sentenza del Tribunale d’Appello a Łódź del 27 luglio 2015 no. del fascicolo I ACa 110/15).

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea doveva dunque pregiudicare – alla luce del diritto comunitario – l’ammissione d’applicazione delle norme nazionali che prevedono la possibilità di condannare a favore degli autorizzati la compensazione forfettaria che costituisce la multipla retribuzione ipotetica (nel caso d’oggetto – doppia).

Come è stato già segnalato all’inizio, la corte comunitaria ha deciso che il diritto comunitario non si oppone alle norme nazionali che danno un’alternativa per l’autorizzato nell’ambito della possibilità della rivendicazione della compensazione per il danno da lui riportato sulle regole generali, nonché di richiedere il pagamento della somma corrispondente alla retribuzione doppia, la quale sarebbe dovuta a titolo dell’approvazione di una data opera.

La Corte ha sottolineato che la direttiva 2004/48/WE introduce certi standard minimali della tutela dei diritti degli autorizzati e non vieta di stabilire dei mezzi che permettono la tutela successiva. Dalla sostanza della compensazione forfettaria emerge inoltre che la quota del danno subito non deve sempre rispecchiare precisamente la quota della compensazione condannata.

È opportuno sottolineare che secondo la Corte le norme delle summenzionate direttive non dovrebbero essere interpretate come il divieto dell’introduzione del mezzo di protezione „di carattere pena”, comunque la Corte aveva dei dubbi se la norma dell’articolo 79 comma 1 punto 3 lettera manca lettera-brakuje jaka litera!!! del diritto d’autore è realmente di tale carattere (l’obbiezione viene spesso sollevata dagli avversari della costruzione accettata sulla base delle norme polacche).

La Corte ha ricordato che il semplice pagamento ipotetico della tassa di concessione non sempre può compensare all’autorizzato l’intero danno da lui subito, perché potrebbe non coprire ad esempio tutte le spese concernenti la sua violazione. Considerando le nostre esperienze tale conclusione sembra giusta. L’eventuale abuso riguardante tale richieste dovrebbe essere adattato in una certa questione dal tribunale (ad. es. in riferimento all’abuso del diritto dall’autorizzato).

Nella sentenza in oggetto la Corte ha preso la parte degli autorizzati dagli diritti patrimoniali d’autore.

Questo significa però la fine della discussione sulla norma dell’articolo 79 comma 1 punto 3 lettera b del diritto d’autore? Non credo. È opportuno tener conto del fatto che la decisione della Corte non pregiudica che la norma in oggetto è, in materia in cui concede il diritto a richiedere retribuzione doppia, conforme alla Costituzione della Repubblica di Polonia. Si può assumere che anche in tale materia – prima o poi – essa sarà valutata dal Tribunale costituzionale. Non è però ovvio che il Tribunale avrà la stessa opinione che il tribunale comunitario.

Per questo momento però i violatori dei diritti patrimoniali d’autore non possono dormire sonni tranquilli.

Testo integrale della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 25 gennaio 2017 in questione C 367/15 è disponibile sotto seguente link:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=187122&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PL&cid=540464

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