L’epidemia di coronavirus ha cambiato la realtà polacca, ma non ha bloccato l’entrata in vigore dell’emendamento della legge fallimentare introdotta dalla legge del 30 agosto 2009. Già da oggi (24 marzo 2020) sono in vigore le nuove disposizioni. Oltre alle modifiche fondamentali nel fallimento dei consumatori, che da ora spetterà praticamente a tutti, ai cambiamenti nell’indebitamento degli imprenditori essenti persone fisiche e all’aumento degli obblighi del curatore in materia di presentazione dei crediti, sta cambiando, in particolare, l’istituzione del pre-pack.
Che cos’è il pre-pack?
Il pre-pack, ovvero la liquidazione preparata, è un istituto di diritto fallimentare polacco avente lo scopo di consentire una transizione fluida dell’imprenditore fallito nelle mani dell’acquirente non appena dichiarato il fallimento. Grazie a questo, l’impresa rimane in movimento, i posti di lavoro, i contratti e i clienti sono mantenuti. Il successo del pre-pack rende più brevi i tempi della procedura fallimentare, riduce i costi e aumenta la soddisfazione dei creditori. La procedura consiste nel fatto che già nella fase della procedura fallimentare, il partecipante di tale procedura presenta una domanda di approvazione delle condizioni di vendita della massa fallimentare. Il pre-pack può coprire l’intera impresa del fallito, una parte della sua organizzazione o i beni che costituiscono una parte significativa dell’impresa. Alla domanda si allega la descrizione e la stima di una determinata parte del patrimonio preparata da un perito, si indica il prezzo proposto e l’acquirente. L’acquirente può essere praticamente qualsiasi soggetto.
Se il tribunale ritiene che l’offerta presentata sia più vantaggiosa della vendita del patrimonio del fallito in una procedura di fallimento “tradizionale”, approva le condizioni di vendita contemporaneamente alla dichiarazione di fallimento. Grazie al pre-pack, l’intera impresa può essere consegnata all’acquirente al momento della dichiarazione di fallimento del debitore.
Modifiche più importanti introdotte dalla nuova legge
1. possibilità di presentare una domanda di pre-pack in qualsiasi fase della procedura fallimentare (finora era possibile solo insieme alla domanda di fallimento);
2. ad ogni partecipante della procedura fallimentare spetterà la legittimità di presentare una domanda di pre-pack; la domanda potrà quindi essere presentata tramite:
– un creditore che presenta la domanda di fallimento del debitore,
– un debitore che presenta la domanda di fallimento,
– un debitore che non presenta la propria domanda di fallimento, in particolare in risposta alla domanda del creditore (anche come eventuale domanda, formulata nel caso in cui il tribunale, nonostante la posizione contraria del debitore, dichiari il suo fallimento);
3. la domanda di approvazione delle condizioni di vendita potrà riguardare più di un acquirente;
4. è stato introdotto un requisito di cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Se il contratto di vendita non viene concluso per colpa dell’acquirente, il curatore trattiene la cauzione;
5. sarà introdotta una maggiore tutela dei creditori garantiti dal patrimonio del debitore – il ricorrente sarà obbligato ad allegare un elenco di garanzie costituite dai creditori sul patrimonio del debitore con copie della domanda per i creditori noti garantiti dal patrimonio del debitore. Il tribunale li informa del procedimento in corso e gli consegna le copie della domanda. I creditori materiali potranno presentare la loro posizione al tribunale (entro 14 giorni dalla consegna della domanda). In particolare, essi dovrebbero verificare se la valutazione del bene allegata dal depositante non sia sottovalutata;
6. in caso di presentazione della domanda di pre-pack, sarà nominato un supervisore giudiziario temporaneo (eventualmente un amministratore obbligato). Il suo compito sarà, in particolare, di esaminare la situazione del debitore e di stilare una relazione contenente informazioni rilevanti ai fini della domanda di approvazione delle condizioni di vendita. Questo per garantire che il pre-pack venga eseguito in modo efficiente e trasparente;
7. l’informazione relativa alla presentazione di una domanda per il pre-pack sarà annunciata nel MSiG. Da una parte, l’annuncio mira a inviare un segnale ad altri potenziali acquirenti affinché presentino la propria domanda di pre-pack nella stessa procedura. Dall’altra parte, tale soluzione serve per proteggere i partecipanti del procedimento contro le accuse di violazione dei diritti dei creditori, mediante la vendita ad un prezzo ribassato, senza un adeguato esame dell’ interesse di altri partecipanti presenti sul mercato per l’acquisizione del patrimonio del debitore;
8. nel caso in cui siano state presentate almeno due domande di approvazione delle condizioni di vendita, tra gli acquirenti sara effettuata un’asta per selezionare le condizioni di vendita più favorevoli. L’obiettivo è quello di ottenere il prezzo di vendita più alto possibile, tuttavia la questione è molto controversa. Prima di tutto, può avere un impatto molto negativo sulla velocità del procedimento, che finora è stata il principale vantaggio del pre-pack. Tanto più che la domanda di approvazione delle condizioni di vendita non potrà essere esaminata prima di 30 giorni dalla data dell’annuncio in MSiG sulla sua presentazione. Inoltre, non è stato definito il caso in cui l’oggetto delle due domande di partecipazione al pre-pack non sia lo stesso; come si deve svolgere l’asta e quali criteri adottare se una delle domande riguarderà l’intera impresa e l’altra una parte organizzativa dell’impresa? A queste e ad altre domande si troverà risposta solo nella pratica.
L’emendamento ha certamente sciolto alcuni dei dubbi sulla procedura di liquidazione preparata, e, in alcuni casi, ha sanzionato la prassi dei tribunali che è stata modellata nei 4 anni di funzionamento di questo istituto (ad esempio, nella nomina di un supervisore giudiziario temporaneo). Il vantaggio di tale emendamento è certamente l’introduzione dell’istituto della cauzione, il rafforzamento della posizione dei creditori materiali o l’introduzione di una maggiore trasparenza delle procedure. Tuttavia, alcune soluzioni completamente nuove hanno causato una valanga di ulteriori domande sull’applicazione della legge. In particolare, l’introduzione di un’asta obbligatoria per diverse aste in caso di domande concorrenti solleva una serie di dubbi. Le risposte definitive a questi dubbi saranno note nei prossimi anni di funzionamento dell’istituto pre-pack, in quanto saranno maturate solo dalla dottrina e dalla pratica dei tribunali.
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