Il legislatore con le nuove norme voleva migliorare la chiarezza delle regolamentazioni sul mercato dei combustibili e del gas naturale, mentre le regolamentazioni introdotte possono causare la perdita della
concessione da alcune aziende energetiche.
Il 2 settembre 2016 è entrata in vigore la seguente modifica del Diritto energetico nonché una serie di altre leggi, tra cui soprattutto quelle che regolano il mercato dell’energia, particolarmente dei combustibili liquidi (leggi sui biocarburanti e biocombustibili liquidi, leggi sul sistema del monitoraggio e del controllo della qualità dei combustibili nonché leggi sulle riserve).
Come leggiamo nella motivazione del summenzionato emendamento le nuove norme avevano come obiettivo la sistemazione delle regolazioni concernenti il mercato dei combustibili e del gas naturale nonché
l’introduzione di maggior chiarezza sul mercato dell’energia. Tra le modifiche apportate per tale scopo nel Diritto energetico sono aggiunte la definizione dei combustibili liquidi (art. 3 v. 3b Diritto energetico) nonché la norma che fa entrare la delega legislativa per l’emissione del decreto in questione della lista dei combustibili liquidi, la cui produzione, stoccaggio o trasbordo, spedizione o distribuzione, circolazione compreso circolazione all’estero richiede la concessione ed i cui l’importazione richiede l’iscrizione al registro (art. 32 comma 5 Diritto energetico).
Il 15 dicembre 2016 il Ministro dell’Energia ha emanato il decreto di cui sopra. Nello stesso giorno il decreto è stato pubblicato, ed in conseguenza in base a § 3 del decreto esso è entrato in vigore il giorno successivo, cioè il 16 dicembre 2016.
La conseguenza dell’entrata in vigore del summenzionato decreto in tempo così breve può essere la perdita da parte di alcune aziende energetiche delle loro concessioni. In base all’art. 16 comma 4, 16a comma 1 e 19 comma 1 del summenzionato emendamento, entro il 16 gennaio 2017:
1) aziende energetiche di cui l’attività consiste in produzione, stoccaggio, spedizione o distribuzione e circolazione dei combustibili liquidi, compreso la circolazione all’estero, sulla base delle concessioni rilasciate prima del giorno dell’entrata in vigore del summenzionato decreto sono obbligate alla presentazione della domanda di modifica delle concessioni possedute al fine di adattamento del loro contenuto alla definizione dei combustibili liquidi;
2) soggetti che svolgono prima del giorno di entrata in vigore del decreto l’attività consistente in produzione, stoccaggio o trasbordo, spedizione o distribuzione, circolazione dei combustibili liquidi compresa circolazione all’estero di tali combustibili, che in conseguenza di entrata in vigore di summenzionato emendamento e decreto, sono obbligate al conseguimento della concessione o al cambiamento dei limiti della concessione posseduta, devono presentare la domanda di concessione o di modifica della concessione;
3) imprenditori stranieri, i quali prima del giorno dell’entrata in vigore di summenzionato emendamento svolgevano l’attività consistente nella produzione dei combustibili liquidi o nella circolazione dei combustibili liquidi all’estero, sono obbligati alla presentazione della domanda di modifica della concessione della circolazione dei combustibili liquidi posseduta al fine di adattamento della loro attività alle condizioni di cui nell’art. 33 comma 1b v. 1 e 3 Diritto energetico.
Comunque, secondo la dichiarazione del Presidente dell’agenzia URE la domanda di modifica della concessione non risulterà una formalità ed un semplice aggiornamento della concessione. Il Presidente dell’agenzia URE intende ricominciare a valutare, se un’azienda energetica possiede l’infrastruttura e delle risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività concessionaria (secondo la dichiarazione la domanda dovrebbe „contenere la documentazione e le informazioni complete per consentire la verifica esaustiva delle potenzialità formali e legali, organizzative, tecniche e finanziarie dello svolgimento dell’attività nell’ambito dei combustibili liquidi precisamente indicati”). Come risulta dalle informazioni che si trovano sul sito dell’agenzia URE l’ambito di questi documenti è così vasto che la loro raccolta potrebbe richiedere in alcuni casi un periodo più lungo.
Intanto la mancata presentazione della presente domanda nel termine previsto, cioè entro 16 gennaio 2017, risulterà la decadenza della concessione. Inoltre, le aziende energetiche le quali presenteranno tale domanda hanno solo un’occasione di completarla, a meno che non la effettuino secondo le esigenze del Presidente dell’agenzia URE perderanno altresi’ la concessione.
Gli imprenditori che non rispetteranno gli obblighi e continueranno a vendere i combustibili, si esporranno alla multa (fino a 5 milioni di zl), o persino alla pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni (art. 57 g Diritto energetico).
L’emendamento sopra citato ha imposto alle aziende energetiche anche un numero di doveri aventi come scopo l’adattamento dell’attività svolta dalle aziende energetiche alle nuove regolarizzazioni, tra cui tra l’altro l’obbligo di presentare nello stesso termine che le domande di concessione summenzionate, le domande dell’iscrizione al registro, se la loro attività richiede tale iscrizione. Comunque, considerato l’ambito della richiesta documentazione da presentare, l’eccezionalmente breve tempo per la loro raccolta, la possibilità limitata per la compilazione delle domande nonché le conseguenze risultanti dalla mancanza di
adattamento alle esigenze dell’emendamento, le norme selezionate e di sopra descritte esigono un’attenzione particolare.