I lavori legislativi per aiutare gli imprenditori in relazione al coronavirus stanno velocizzando. Uno degli atti giuridici proposti è la legge sulla concessione di aiuti pubblici per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese, il cui progetto è stato reso disponibile il 20 marzo 2020. Il documento è stato presentato per parere al Consiglio di Dialogo Sociale e la sua forma definitiva può ancora essere modificata.
Le soluzioni elaborate prevedono la possibilità di concedere aiuti pubblici agli imprenditori per: a) salvataggio, b) sostegno temporaneo alla ristrutturazione, c) ristrutturazione. La principale forma presunta di concessione di aiuti è un prestito, che può essere utilizzato in ciascuno dei suddetti tipi di aiuti, coperto da un’adeguata garanzia – il progetto prevede una forma di garanzia, in particolare un’ipoteca, un pegno civile o di registro, una cessione del credito, una dichiarazione sulla sottomissione all’esecuzione e una cambiale in bianco. Altre forme di sostegno – disponibili nel caso di aiuti alla ristrutturazione – comprendono l’acquisizione di quote di partecipazione o azioni, l’assunzione di obbligazioni, la rateizzazione o l’annullamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
I fondi stanziati proposti nel progetto dal bilancio statale per la concessione di aiuti ammontano a 100 milioni di PLN all’anno, di cui non più del 69% (69 milioni di PLN) è destinato ad aiuti sotto forma di prestiti, mentre i successivi 29% (29 milioni) sono destinati ad aiuti sotto forma di quote di partecipazione, azioni o obbligazioni e il 2% (2 milioni) è destinato al finanziamento dei costi di concessione degli aiuti.
CONDIZIONI DI CONCESSIONE DI AIUTI
– Condizioni relative all’obiettivo dell’aiuto
La condizione per la concessione di un aiuto consiste nello stabilire che l’aiuto concesso impedisce e porta alla riduzione delle difficoltà sociali o al superamento delle imperfezioni del mercato (che è stato definito in dettaglio nella legge), laddove senza l’aiuto l’obiettivo non sarebbe stato raggiunto o sarebbe stato raggiunto in misura minore. Sono state previste ulteriori condizioni per gli imprenditori che hanno acquistato beni da un altro imprenditore che ha ricevuto aiuti prima della loro cessione, nonché per gli imprenditori appartenenti a gruppi di capitale. Il progetto prevede inoltre condizioni aggiuntive, premesse dettagliate da soddisfare a seconda dello scopo dell’aiuto, ossia se l’aiuto è concesso per a) il salvataggio, b) il sostegno temporaneo alla ristrutturazione, c) la ristrutturazione.
– Condizioni relative all’imprenditore
L’aiuto sarà indirizzato ad un catalogo limitato di imprenditori. La condizione per la concessione dell’aiuto sarà quella di stabilire che l’imprenditore si trovi in uno stato di insolvenza ai sensi della Legge Fallimentare o in uno stato di rischio di insolvenza ai sensi della Legge sulla Ristrutturazione, tuttavia in quest’ultimo caso sarà necessario soddisfare ulteriori condizioni relative alla dimostrazione delle perdite subite e/o del rapporto debito/capitale proprio.
L’aiuto non sarà disponibile, in particolare, per gli imprenditori che:
1) hanno iniziato la loro attività nel periodo inferiore a 3 anni prima della presentazione della domanda di aiuto,
2) svolgono attività economica nei settori del ferro e dell’acciaio, dell’estrazione del carbone o della finanza,
3) operano in un mercato in cui vi è o può esservi una sovrapproduzione strutturale a lungo termine.
4) hanno già beneficiato dell’aiuto nei 10 anni precedenti, con il progetto che prevede eccezioni che consentono loro di beneficiare dell’aiuto prima della fine di tale periodo. Le eccezioni sono strutturate in modo tale che sia possibile ottenere un aiuto per ciascuna delle forme previste dal progetto, a condizione che l’aiuto sia concesso nell’ambito della stessa procedura di aiuto – ad esempio, si possono ottenere aiuti per il salvataggio, poi aiuti temporanei per la ristrutturazione e poi aiuti per la ristrutturazione.
Le restrizioni sopra descritte non si applicheranno ad un imprenditore che fornisce servizi di interesse economico generale nel caso in cui l’aiuto sia necessario per mantenere la continuità di tali servizi, ma per un periodo non superiore a quello necessario fino al trasferimento dell’obbligo di fornire tali servizi ad un’altra impresa.
COME BENEFICIARE DELL’AIUTO?
Secondo il progetto, l’aiuto sarà concesso su richiesta dell’imprenditore, generalmente dal ministro responsabile dell’economia, mentre il progetto prevede che il ministro possa affidare la concessione dell’aiuto all’Agenzia per lo Sviluppo Industriale.
La domanda richiederà informazioni e documenti simili a quelli richiesti nel caso di una domanda di apertura della procedura di ristrutturazione, mentre in alcuni aspetti selezionati le informazioni richieste dovranno essere più ampie (e quindi i requisiti formali della domanda saranno piuttosto elevati). La domanda di aiuto al salvataggio sarà la più semplice, seguita da un sostegno temporaneo alla ristrutturazione, e la maggior parte delle informazioni saranno richieste nella domanda di aiuto alla ristrutturazione.
Le decisioni relative alla concessione dell’aiuto saranno emesse in via amministrativa, sotto forma di decisioni, che saranno soggette a ricorso. La domanda stessa deve essere esaminata entro 30 giorni dalla sua presentazione, ma in casi particolarmente complessi il termine può essere prorogato, ma comunque non oltre i 60 giorni.
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L’idea dei cambiamenti previsti dovrebbe essere valutata positivamente, in quanto possono contribuire ad ottenere aiuti di stato dagli imprenditori in un momento così difficile come quello dell’epidemia. D’altro lato, un periodo di tempo relativamente lungo per l’esame della domanda e la mancanza di conseguenze pratiche in caso di mancato esame della domanda di aiuto entro i termini possono sollevare alcuni dubbi.
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